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D.M. LL.PP.. 27/03/2002 n. 5
5. L'ipotesi di pagamento effettuato dalla stazione appaltante direttamente al subappaltatore o al cottimista per l'importo dei lavori dagli stessi effettuati, quale sistema per evitare a questi ultimi gli effetti negativi derivanti dai pagamenti corrisposti in ritardo all'appaltatore principale, è fattispecie espressamente prevista dal comma 3-bis dell'art. 18 della Legge n. 55/1990, nel testo vigente. Si ritiene tuttavia, che tale previsione, volta a tutela delle imprese subappaltatrici, nel comportare ulteriori incombenze alle amministrazioni, non aiuti a risolvere la problematica dei ritardati pagamenti che trova una delle ragioni del fenomeno in motivi legati ad aspetti organizzativi interni alle stazioni appaltanti. In relazione a questi ultimi ed, in particolare, per quanto attiene ai ritardi nei pagamenti legati ai trasferimenti dei finanziamenti dal centro alle sedi periferiche di gestione ed alla necessità di regole chiare per la gestione dei fondi, esigenza ormai non più procrastinabile, stante che la pubblica amministrazione nei rapporti contrattuali non ha alcuna posizione differenziata rispetto al privato contraente e non potendo quindi esimersi dall'assunzione di responsabilità legate a fattori organizzativi, appare necessaria l'adozione nelle amministrazioni pubbliche di interventi gestionali ed organizzativi che realizzino un'effettiva e reale razionalizzazione delle procedure al fine dell'informatizzazione delle varie fasi della gestione amministrativa. In proposito l'Autorità si riserva di effettuare apposita segnalazione al Go verno ed al Parlamento. Dalle considerazioni svolte segue che:
1) ove non diversamente pattuito, l'art. 1194 del codice civile si applica in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle stazioni appaltanti con la conseguenza che gli stessi non possano essere imputati al capitale senza il consenso del creditore e che il pagamento fatto in conto di capitale ed interessi debba essere imputato prima agli interessi;
2) la disciplina in materia di ritardati pagamenti contenuta nell'art. 26 della Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni e negli articoli 29 e 30 del Decreto ministeriale n. 145/2000, copre ogni ipotesi di conseguente danno in concreto derivatone e può essere validamente opposta ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria;
3) l'art. 13, comma 3.2, del Decreto-Legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con Legge 26 aprile 1983, n. 131, in quanto norma derogatoria al generale principio della responsabilità patrimoniale del soggetto che incorre nel ritardo a corrispondere il pagamento, non è applicabile, mediante interpretazione estensiva, al settore dei lavori pubblici.
Roma, 27 marzo 2002 Il presidente: Garri
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